Decreto
Ministeriale
37/08
Raccomandazioni richiamate dalle norme tecniche di riferimento e dal decreto ministeriale 37/08
Raccomandazioni richiamate dalle norme tecniche di riferimento e dal decreto ministeriale 37/08
Obblighi del committente
Il decreto n. 37 del 22/01/08 del Ministero dello Sviluppo Economico prescrive che è obbligo del committente affidare i lavori esclusivamente ad un’impresa abilitata dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato. In caso contrario, è prevista una sanzione amministrativa per il committente e ciò potrebbe precludere anche eventuali risarcimenti assicurativi in caso di sinistro o non consentire i collegamenti con le centrali operative delle Forze dell’Ordine e degli Istituti di Vigilanza privata.
Si consiglia, prima di sottoscrivere un contratto di acquisto di un sistema di allarme intrusione e/o di rivelazione automatica d’ incendi, di verificare, attraverso il certificato di riconoscimento dei requisiti Tecnico-Professionali dell’azienda installatrice (rilasciato dalle Camere di Commercio), da consegnare al cliente, che la stessa sia abilitata a realizzare gli impianti di cui alle lettere:
– “A” (impianti elettrici);
– “B” (impianti elettronici e di videosorveglianza)
– “G” (impianti di rilevazione automatica d’ incendio e di spegnimento), ai sensi del succitato decreto 37/2008.
I requisiti tecnico-professionali di un’azienda installatrice sono anche presenti nell’allegato K della norma CEI 79-3:2012 “Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione”.
A fine installazione, previa esecuzione con esito positivo delle verifiche funzionali e di efficienza dell’impianto, l’azienda installatrice deve rilasciare obbligatoriamente al Committente la “Dichiarazione di conformita” (ex Art. 7 del decreto 37/2008).
È doveroso sottolineare che le aziende installatrici di impianti abilitate per la sola lettere “A” (impianti elettrici) non sono autorizzate a realizzare impianti di allarme intrusione, videosorveglianza, controllo degli accessi e rilevazione elettronica automatica di incendi, pertanto, non possono rilasciare la prescritta dichiarazione di conformità e possono andare incontro a severe sanzioni penali per “abuso di professione” (ex Art. 348 C.P.)
Al committente è richiesto di seguire scrupolosamente le istruzioni per l’uso del sistema esposte al momento della verifica funzionale e consegna dell’impianto, nonchè di far eseguire la relativa manutenzione programmata.